Ordinanza n. 402/2002

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ORDINANZA N. 402

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                      Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                        Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Guido                          NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                    "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                   "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con due ordinanze emesse il 25 maggio 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, iscritte al n. 80 e al n. 81 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto in data 25 maggio 2001 (r.o. n. 80 e n. 81 del 2002), il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), "nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo";

che in entrambe le ordinanze il remittente premette di essere chiamato a convalidare il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera;

che il giudice a quo deduce la violazione dell’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione da parte della disposizione censurata, in quanto essa consentirebbe al questore di adottare la misura del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza anche per indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, e cioè per un evento accidentale, non addebitabile allo straniero, superabile con congrui strumenti organizzativi, e, comunque, tale da non giustificare in alcun modo il sacrificio, sia pure temporaneo, della libertà personale del soggetto coinvolto, ben oltre i rigorosi limiti previsti dal dettato costituzionale;

che, in particolare, ad avviso del remittente, la mera indisponibilità temporanea di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo per l’immediata esecuzione dell’espulsione dello straniero con accompagnamento coatto alla frontiera non integrerebbe "un evento eccezionale di necessità ed urgenza che legittimi l’intervento limitativo della libertà personale da parte dell’autorità di pubblica sicurezza";

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o in subordine non fondata;

che, in particolare, la difesa erariale, premesso che, nella sentenza n. 105 del 2001, questa Corte ha affermato la conformità a Costituzione del censurato art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, modellato proprio sul dettato dell’art. 13, terzo comma, Cost., osserva che, non avendo il remittente specificato per quale dei presupposti richiesti dalla legge era stato disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di permanenza temporanea e assistenza, la questione sarebbe manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, viziata quanto meno da perplessità.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che la questione di legittimità costituzionale, che investe l’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l’indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, è già stata esaminata da questa Corte e decisa nel senso della manifesta inammissibilità (ordinanze n. 188 e n. 181 del 2002; n. 386 del 2001);

che tale soluzione deve essere adottata anche in riferimento alle questioni odierne, poiché neppure in questo caso le ordinanze descrivono le concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida avevano preso le mosse né riferiscono per quale dei motivi previsti dalla legge (necessità di "procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo") il questore aveva ritenuto di non potere eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed aveva disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di permanenza temporanea e assistenza;

che, infatti, come questa Corte ha già rilevato nei precedenti appena citati, la omessa descrizione della fattispecie, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle quali può di per sé costituire la base della misura restrittiva, si risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento all’articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.